Troiano, Maino, Magni, Valli, Borsotti, Perego, Bertoni, Martello.... la nota del Comune di Brugherio viola palesemente il giudicato cautelare reso dal Tar

28.02.2014 14:19

PUBBLICHIAMO UN PASSAGGIO IMPORTANTE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR EMESSA IL 11/12/2013 N.1360
OMISS
…..la nota del Comune di Brugherio del 20 giugno 2013 - affermando l’insussistenza dei vizi di legittimità rilevati dalle ordinanze sopra richiamate, con riferimento alla violazione dell’art. 14, l. reg. Lombardia, n. 12/2005 e della tavola 8 allegata alla convenzione - viola palesemente il giudicato cautelare reso dal Tar;- è parimenti elusivo del giudicato cautelare il comportamento inerte dell’amministrazione a fronte della presentazione, da parte della Brughiera Due F s.r.l., di una denuncia di inizio attività che - pur modificando il posizionamento degli edifici sul lotto rispetto a quanto previsto nel permesso di costruire - continua a non rispettare quanto affermato da questo Tribunale, e confermato dal Consiglio di Stato, circa la necessità di non alterare le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo.
Ritenuto perciò che:- la prosecuzione dell’attività edilizia oggetto della d.i.a. debba essere inibita;- l’amministrazione debba esercitare il proprio potere di vigilanza affinché il presente ordine di inibizione dell’attività edilizia venga rispettato e debba comunque riscontrare - entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza - l’esposto presentato dalla Immobiliare Polo s.r.l. in data 23 ottobre 2013, valutando l’esistenza di eventuali, ulteriori profili di illegittimità del titolo abilitativo; -